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La Cassazione torna a pronunciarsi, per escluderla, sulla responsabilità dell’amministratore di diritto

Con sentenza n. 2885 depositata il 23 gennaio 2024, la Seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di una questione sempre attuale afferente i profili di responsabilità dell’amministratore di diritto, in concorso con l’amministratore di fatto, per fatti di reato commessi nell’ambito della società. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale era stata affermata la penale responsabilità
dell’imputato in qualità di amministratore di diritto nel riciclaggio di un’autovettura provento di furto.
Avverso la decisione emessa dalla Corte distrettuale di Reggio Calabria, interponeva ricorso l’imputato deducendo, in particolare, vizio di legge e di motivazione apparente circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso interposto, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte distrettuale di Reggio Calabria.
Nel corpo motivazionale la Corte, in conformità all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in vicende più complesse rispetto a quella in esame relative alla responsabilità degli amministratori sprovvisti di deleghe gestorie, ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale: “va escluso che l’amministratore formale di una società debba rispondere automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione”.

L’enunciato criterio costituisce espressione di una condivisibile linea interpretativa attenta ad evitare che siano pronunciate condanne fondate su una responsabilità da posizione, in proposito è stato chiarito – nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte e della disamina di tutte le circostanze del caso concreto – che nessuna responsabilità può essere ascritta in ragione della qualifica di amministratore di diritto: è altresì necessaria la piena prova della compartecipazione alla condotta materiale e l’effettiva conoscenza del fatto illecito.


Il principio di diritto sopra esposto, tuttavia, non può essere esteso alle condotte omissive colpose, si pensi a titolo esemplificativo e non esaustivo agli infortuni sul lavoro, in quanto nei contesti organizzati la responsabilità penale si configura a carico dell’amministratore di diritto e/o a carico dei componenti degli organi sociali di vertice anche nei casi in cui la carica rivestita sia meramente formale, sicchè è opportuno promuovere nell’ambito della compliance aziendale ed, in particolare della compliance 231, un’efficace organizzazione aziendale coniugando standard di affidabilità/sicurezza ed efficacia/efficienza non solo in termini di prevenzione dei reati, ma anche di allocazione di responsabilità all’interno dell’organizzazione stessa e ciò non può prescindere da una adeguata ripartizione di funzioni e poteri tra i diversi
soggetti che operano nel contesto societario attraverso il ricorso, per esempio, ad un solido meccanismo di delega idoneo a determinare l’esenzione da responsabilità penale del delegante ovvero dell’amministratore di diritto, laddove non vi sia stata culpa in eligendo e a certe condizioni in vigilando, ovvero concorso omissivo nel reato del delegato ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p..